| Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) Anno 2009 |
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Dall’anno di imposta 2008 le abitazioni principali (immobili nei quali il soggetto passivo ha la residenza anagrafica) e relative pertinenze ( il garage o box o posto auto coperto e scoperto, la soffitta, la cantina) sono esenti dall'ICI, ad eccezione degli immobili accatastati con categoria A1, A8 e A9. I fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, compresi quelli strumentali adibiti all'esercizio di impresa e delle attività professionali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, sono soggetti all'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Sono esenti dall'I.C.I. gli immobili posseduti dallo Stato e dagli Enti Territoriali destinati a scopi istituzionali, i fabbricati destinati ad attività religiose o ad usi culturali, quelli inagibili o inabitabili recuperati a fini assistenziali ed i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Link: Informazioni sul pagamento e calcolo dell'ICI per l'anno 2009 |
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